Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%. 

CIRL Commercio Confcommercio Valle d’Aosta: firmato il nuovo accordo quadro

L’accordo disciplina il contratto a tempo determinato prevedendo una durata massima non superiore a 6 mesi o 10 mesi nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre

Il 25 febbraio è stato sottoscritto  da Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta, Fisascat- Cisl VdA, Uil VdA l’accordo quadro territoriale per la stagionalità delle aziende che applicano il CCNL Commercio Confcommercio disciplinando la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipulati in località a prevalente vocazione turistica, all’interno del territorio della Valle d’Aosta.
L’accordo ha decorrenza immediata sino al 28 febbraio 2026.
Il verbale prevede che il contratto a termine stagionale non può avere durata superiore ai sei mesi e, complessivamente, a dieci mesi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per adeguare il contenuto dell’accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario valdostane, impegnandosi reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

PUC: la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività è fissato per il 2024 a 1,04 euro per singola giornata (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 19).

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) (D.M. n. 156/2023 emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo del D.L. n. 48/2023). 

In particolare, il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex ANMIL pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. 

Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per il 2024, in 46,87 euro e delle attività
previste per i PUC.

Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Le prestazioni dovute

I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, hanno diritto, per effetto dell’estensione della relativa copertura assicurativa, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati. 

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’amministrazione pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

I soggetti assicuranti

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156/2023 all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i comuni, anche in forma associata e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a tal fine convenzionate con i comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dagli stessi comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame.

Ebinat: previsto il bonus natalità

Stabilito il contributo natalità pari a 500,00 euro

L’Ente bilaterale nazionale società concessionarie autostrade e trafori ha reso nota, mediante circolare del 20 febbraio 2025, l’erogazione del contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture varie a pedaggio, delle attività dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata, avvenute nel corso del 2024. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle società con qualifica di dirigente. Il contributo erogato per ogni figlio nato/adottato è pari a 500,00 euro.
Al fine di accedere al contributo occorre possedere una serie di requisiti preliminari, al momento della presentazione della domanda, ovvero: il dipendente con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, deve essere in forza alla società aderente all’Ente alla data del 31 dicembre 2024 e la società deve essere in regola con il versamento dei contributo dovuti all’Ente. 
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus, il dipendente deve compilare il modulo allegando: certificato di nascita del figlio/a o certificazione di adozione e attestazione paternità/maternità, atto di nascita o stato di famiglia. Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata o tramite il sito dell’Ente. 

Il nuovo Decreto Bollette pubblicato in G.U.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2025 introduce misure urgenti destinate a sostenere famiglie e imprese attraverso agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (D.L. 28 febbraio 2025, n. 19).

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro.

 

Le nuove disposizioni prevedono per le famiglie il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;

  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

 

In risposta all’aumento dei costi del gas naturale, il decreto prevede anche un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA, con l’allocazione di tali risorse a un fondo specifico per finanziare agevolazioni destinate a famiglie e microimprese vulnerabili.

 

Inoltre, viene stabilito il ruolo cruciale che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avrà nella definizione delle modalità di erogazione del servizio di somministrazione di energia ai clienti vulnerabili, con l’introduzione di un servizio di vulnerabilità che entrerà in vigore al termine del servizio a tutele graduali previsto fino al 31 marzo 2027.

 

Per la tutela di PMI e imprese energivore, viene autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni verranno destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

 

Il decreto introduce anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

Le sanzioni per eventuali violazioni possono arrivare fino a 155 milioni di euro, evidenziando l’importanza della compliance normativa nel settore energetico. In situazioni di urgenza, ARERA avrà la facoltà di adottare misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, per tutelare gli interessi degli utenti. 

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

 

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024



All’accertamento territoriale per il riconoscimento dell’EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri


Il 19 febbraio scorso L’Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell’EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l’EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell’anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.






































Operai Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV 7,67 0,23 0,23 0,14
Operaio III 7,12 0,21 0,21 0,13
Operaio II 6,41 0,19 0,19 0,12
Operaio I 5,48 0,16 0.16 0,10

 
























































Impiegati Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI 1894,71 56,84 56,84 36,96
1° CATEGORIA 1705,23 51,15 51,15 33,24
2°CATEGORIA 1421,02 42,63 42,63 27,70
ASSISTENTE TECNICO 1326,31 39,78 39,78 25,85
3° CATEGORIA 1231,56 36,94 36,94 24,01
4° CATEGORIA 1108,41 33,25 33,25 21,61
4° CATEGORIA (1° imp.) 947,36 28,41 28,41 18,46

CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l’obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d’acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.