Recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta: codici tributo


Istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate – Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E)

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai seguenti atti di recupero, sono stati istituiti questi codici tributo:
– “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
– “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ecobonus: dal 19 ottobre prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici


In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 17 Ottobre 2022).

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.


Bonus editoria: dal 14 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022 è possibile presentare la domanda


Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 14 ottobre 2022)

Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta per la distribuzione delle testate edite”.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Nella cartella di pagamento modificate le “Avvertenze”


Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate – provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971)

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie.


In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”.


La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.


Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie.


Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.


Bonus imprese energivore: parametro iniziale di riferimento per le imprese inattive


Per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh (Agenzia delle entrate – risposta 14 ottobre 2022 n. 512).

L’art. 4, co. 1, D.L. n. 17/2022 ha disposto che alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il citato contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’art. 5, co. 1, D.L. n. 21/2022.
Detto questo, per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.


Fondo PMI: operative le modifiche alle Disposizioni operative


Dal 14 ottobre sono operative le modifiche e le integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 (MISE – comunicato 14 ottobre 2022 e Mediocredito/Invitalia – Circolare 14 ottobre 2022, n. 8).

Tra le principali novità di segnalano:
– la modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente;
– la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti;
– il ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di rimborso totale della perdita, rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente, dichiarazione di inefficacia della garanzia, ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente;
– la riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio;
– la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi e ai prolungamenti della durata della garanzia,


IPCEI Idrogeno: 700 milioni per le imprese italiane


Dal 28 novembre le domande per gli investimenti al fine di favorire la diversificazione energetica in Europa (MISE – DM 14 ottobre 2022)


 


A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e innovazione nelle componenti “abilitanti” per la realizzazione della filiera dell’idrogeno, tra cui Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori.
Per incentivare gli investimenti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 700 milioni di euro del Fondo IPCEI (attivando anche risorse PNRR), che sono parte dei complessivi 5,4 miliardi di euro di aiuti autorizzati dalla Commissione Ue lo scorso mese di luglio.
L’IPCEI H2 Technology – a cui partecipano Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna – rientra tra le principali iniziative di politica industriale. Con questi investimenti si compie un ulteriore passo in avanti nel percorso della diversificazione energetica che punta a favorire il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Europa anche attraverso la creazione di una filiera basata sullo sviluppo dell’idrogeno, nella quale l’Italia potrà giocare un ruolo da protagonista con le tecnologie all’avanguardia delle sue aziende.
In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK).

Rilevanza Irap per le somme corrisposte dalla PA al dipendente con sentenza TAR


I chiarimenti del Fisco sulla rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza di TAR (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 ottobre 2022, n. 509)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, l’Amministrazione pubblica Istante è un soggetto passivo dell’IRAP che determina la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, del decreto IRAP (decreto legislativo n. 446/1997).
A seguito di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio pari, secondo quanto determinato in sentenza, al 40% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dalla prima possibile immissione nei ruoli al riconoscimento delle spettanze retributive si ricollega l’obbligo dell’Amministrazione medesima di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti appena precisati.
In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto, come chiarito con documentazione integrativa, a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta al dipendente a ritenute, ai sensi degli articoli 6, 17 e 21 del dpr n. 917/1986 (TUIR).
Ciò posto, in relazione alla predetta somma, l’Amministrazione Istante chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi (40%). Chiede altresì quale sia, nel caso di specie, la Regione da individuare come competente alla riscossione dell’IRAP.
Per il Fisco ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente. In relazione alla quantificazione dell’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP, detto ammontare è quello rilevante ai fini previdenziali.
Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate ” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla erogazione delle retribuzioni e dei compensi.
In sostanza, sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo.


Nel merito delle questioni prospettate nell’istanza, assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate dall’istante a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap.
Per le suesposte considerazioni, quindi, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).
In relazione al quesito relativo all’individuazione della Regione interessata dalla riscossione dell’IRAP correlata alla somma erogata a titolo di risarcimento, si rinvia al contenuto delle istruzioni al Modello per la dichiarazione Irap 2022. Si ritiene, in ogni caso, che essa debba essere individuata nella medesima Regione interessata dall’IRAP correlata alle retribuzioni ordinariamente erogate al dipendente beneficiario del risarcimento.


Bonus digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator: online la piattaforma


A partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre 2022 sul sito di Invitalia, al link di seguito riportato, è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.


https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/area-riservata/elenco-incentivi (Ministero Turismo – avviso 12 ottobre 2022).

Sono ammessi alla presentazione della domanda anche i soggetti che hanno partecipato alla procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’Avviso 18 febbraio 2022, prot. n. 2613.


Le domande di concessione del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.


La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati.


La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.


I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.


La domanda di accesso al credito d’imposta può essere compilata e presentata con le seguenti modalità:
– accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
– inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
– generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
– caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
– invio della domanda;
– rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.


La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.


IMU sulla prima casa: esente sempre il possessore con dimora abituale


In materia di IMU sulla prima casa, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente (Corte Costituzionale – Sentenza13 ottobre 2022, n. 209).

Nella citata sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione., precisando che nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021).
Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile.
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli, controlli che la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.