Lavoratori autonomi occasionali: ulteriori precisazioni sulla comunicazione


L’Inl ha fornito precisazioni sulla comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.


 


Il 30 aprile pv è il termine ultimo per adempiere all’obbligo di comunicazione in parola a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Nel corso delle ultime settimane le comunicazioni in parola sono state effettuate, in buona parte, attraverso la citata applicazione che, evidentemente, rappresenta un efficace strumento per gli Uffici per svolgere l’attività di monitoraggio richiesta dallo stesso dettato normativo.
Tuttavia, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), è opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica (nota n. 29 dell’11 gennaio
In ogni caso, la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto può avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” del)e trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Eventuali verifiche, anche a campione, che gli Uffici devono attivare sono prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione (nota Inl 22 aprile 2022, n. 881).

Nuovi valori ERN da aprile 2022 per il CCNL Tessile Abbigliamento



Decorrono, dal mese di aprile, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti dell’industria tessile


In applicazione del vigente CCNL, che prevede la prima tranche di aumento dell’ERN, Sistema Moda Italia ha pubblicato i nuovi valori decorrenti da aprile 2022:


Aumenti contrattuali e relative decorrenze











































livelli

parametri

1tranche aprile 2022

8 127 25,40 €
7 120 24,00 €
6 112 22,40 €
5 105 21,00 €
4 100 20,00 €
3bis 98 19,60 €
3 96 19,20 €
2bis 93 18,60 €
2 91 18,20 €
1 72 14,40 €


Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:


Valori E.R.N. da aprile 2022











































livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

8 2.173,24 € 2.198,64 €
7 2.049,70 € 2.073,70 €
6 1.924,49 € 1.946,89 €
5 1.802,76 € 1.823,76 €
4 1.714,95 € 1.734,95 €
3bis 1.675,42 € 1.695,02 €
3 1.638,13 € 1.657,33 €
2bis 1.590,85 € 1.609,45 €
2 1.556,18 € 1.574,38 €
1 1.237,20 € 1.251,60 €


Viaggiatori e piazzisti











livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

1a cat. 1.852,27 € 1.874,67 €
2a cat. 1.747,47 € 1.768,47 €


 

Costituito il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”

Il giorno 20 aprile 2022, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL nonché UGL Telecomunicazioni, si è stipulato l’accordo istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni”.

Con il suddetto accordo è stato costituito il Fondo Bilaterale denominato “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni avviene con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

C.E.R.T. – Cassa Edile Regionale Toscana: contribuzione in vigore dall’1/3/2022



La Cassa Edile Regionale Toscana – C.E.R.T. – pubblica le percentuali di contribuzione in vigore dal 1 marzo 2022 per le imprese che applicano i diversi CCNL per i settori dell’Edilizia


Percentuale di contribuzione alla C.E.R.T., in vigore dal 1 Marzo 2022, da calcolarsi sulla retribuzione lorda:


– è pari al 9,77% per le azienda che applicano il CCNL Coopertive.


– è pari al 9,63% per le azienda che applicano il CCNL CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA


CCNL EDILI COOPERATIVE































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,540% 2,130% 0,410%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,964% 0,482% 0,482
Q.A.C.N. 0,356% 0,178% 0,178
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,67% 8,60% 1,070%
CONTRIBUTO RLST 0,100% 0,100%  
TOTALE 9,77% 8,70% 1,07%


CCNL EDILI: CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,300% 1,930% 0,370%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,960% 0,480% 0,480
Q.A.C.N. 0,360% 0,180% 0,180
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,430% 8,400% 1,030%
CONTRIBUTO RLST 0,200% 0,200%  
TOTALE 9,630% 8,600% 1,030%

Edilizia Ravenna: rinnovato il CIPL Industria e Cooperative



Firmato il 14/3/2022, tra AGCI Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE Romagna, LEGACOOP Romagna, ANCE Romagna e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna


Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, sia per il settore delle cooperative sia per quello delle imprese industriali nella provincia di Ravenna.


Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/4/2022 al 31/12/2023.


Permessi lutto
Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.
Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.


Indennità di trasferta
– Per le COOPERATIVE le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:















Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 5,76
31-40 9,51
41-50 11,56
>50 13,26


Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI le nuove indennità di trasferta giornaliera da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:















Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 9,5
31-40 12,00
41-50 13,00
>50 15,00


Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza li luogo di assunzione del lavoratore.


Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’applicazione dei CCNL di riferimento.


Indennità di reperibilità
Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell’ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orano flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.


– Per le COOPERATIVE, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette.
Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI tale valore viene individuato in Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 Euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 Euro 85.00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 53,00 lorde per le maestranze addette. Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l’indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.


Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.


Indennità di mensa
Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto. Qualora l’organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti. l’azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l’utilizzo di buoni elettronici.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.


Professionalità
Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall’assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall’assunzione. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l’azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all’interessato, su sua precisa richiesta.


Formazione
Ai fini di contribuire all’obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l’obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.


EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
– Per le AZIENDE COOPERATIVE, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell’EVR da erogare cosi come previsto dall’integrativo vigente.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI, solo per l’anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.
























Livelli

Importi in Euro

7 e 7Q 750,00
6 700,00
5 580,00
4 540,00
3 500,00
2 450,00
1 390,00


L’una tantum determinata per EVR ANCE viene erogata a tutti i lavoratori in forza al 1 aprile 2022 con anzianità superiore a 6 mesi in un’unica soluzione.


Pei gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al line di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.
Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull’esito dei parametri dell’EVR.

Comunicazione welfare per le imprese artigiane dell’Emilia Romagna

Con la mensilità di aprile 2022, i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale.

Con accordo siglato lo scorso ottobre, le Parti sociali dell’Emilia Romagna intendono consolidare il sistema di relazioni sindacali nel comparto dell’artigianato.
A partire dal 2022 i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER scaricabile dal sito www.eber.ora in “notizie”e comunque inviato tramite portale ABACO a tutte le Associazioni/Consulenze per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale previsto dall’accordo regionale del 27/9/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata con le mensilità di aprile e settembre di ogni anno.
Gli accordi in Emilia Romagna sul “welfare contrattuale”, sottoscritti tra i Sindacati CGIL CISL UIL e le Associazioni dei Datori di lavoro dell’Artigianato, prevedono per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende artigiane il diritto ad ottenere sussidi e rimborsi per diverse spese personali e familiari.
Le prestazioni che possono essere richieste sono:
– Astensione facoltativa maternità: un contributo pari al 50% della retribuzione mensile per 6 mesi (aggiuntiva all’indennità Inps), fino a massimo 2200 € mensili
– Per la frequenza dei figli ad asili nido/materne/elementari/ medie inferiori /medie superiori/università: un contributo annuo compreso tra i 400€ e i 1000€ all’anno.
– Per i figli che studiano all’estero: un contributo una tantum di 500€
– Per i figli studenti che partecipano a Erasmus : un contributo una tantum di 1200€
– Borse merito scolastico a conclusione del percorso formativo: un contributo compreso tra i 500€ e i 1800€
– Per i figli che utilizzano il trasporto scolastico: un contributo pari a 200€ all’anno Un sostegno alla non autosufficienza – ricorso a strutture accreditate/autorizzate – ricorso a badanti: un contributo annuo compreso tra 600€ e 800€
– Centri estivi: un contributo di 40€ alla settimana per un massimo di 4 settimane Trasporto casa lavoro/ trasporto scolastico: un contributo di 200€ all’anno Spese funerarie: un contributo di 500€


– Recupero punti patente: un contributo di 150€
– Cure termali:un contributo di 150€
– Lenti e protesi: un contributo compreso tra i 150€ e i 300€
– Acquisto/ristrutturazione prima casa: un contributo una tantum compreso tra i 2000€ e i 2500 €

Le prestazioni elencate sono un diritto contrattuale esigibile dalle lavoratrici e lavoratori dell’artigianato, info e modulistica sono sul sito EBER.
La domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, dovrà essere presentata dal datore di lavoro ad EBER tramite portale ABACO in via telematica, eventualmente supportato dalla propria Associazione, secondo le modalità previste dai regolamenti.
Inoltre, SANARTI è il sistema di sanità integrativa che integra le spese sanitarie delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’artigianato, unitamente a quelle sostenute dai datori di lavoro.


Pagamento delle festività per i turnisti del CCNL Carta Industria

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell’ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all’esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell’articolo delle festività.


In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.


Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.


Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:


“- Nota a verbale n.1 – Norme particolari per il settore cartario:


Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.


Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.


Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi.”

Imprese agricole: differito il pagamento dei contributi eccedenti l’esonero


Differito dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022 il termine di scadenza per il pagamento dei ceontributi eccedenti l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Ristori” in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. (Inps, messaggio 20 aprile 2022, n. 1712).

Tra le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cd. Decreto Ristori” ha stabilito, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, sia per i dipendenti in qualità di datori di lavoro, sia a titolo personale in qualità di lavoratore autonomo.
Il 28 marzo 2022, l’Inps ha comunicato ai richiedenti gli esiti; quindi, il termine di pagamento degli importi residui della contribuzione, al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, è stato fissato al 27 aprile 2022 (30 giorni alla data di comunicazione degli esiti).
Ora, in seguito alle difficoltà operative rappresentate dagli intermediari delle aziende agricole a rispettare detto termine, l’Inps ha disposto il differimento della scadenza dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022.


Pertanto, ai fini della verifica della regolarità contributiva, gli importi residui eccedenti l’esonero non sono richiesti con invito a regolarizzare fino al 6 maggio 2022.
Qualora si intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare – dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 – la domanda, fatta salva l’espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, deve comprendere anche la contribuzione eccedente l’esonero.
Qualora, alla data del 6 maggio 2022, si intenda regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale e si abbia in corso una rateazione principale, è possibile accedere a una nuova rateazione, dopo aver estinto anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute. In alternativa, è possibile richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l’esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale.

Assegno unico e universale: indicazioni per figli maggiorenni e genitori separati


L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in caso di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati (messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).


Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori


Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:
 i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
 i redditi da pensione;
 i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
L’Ente precisa inoltre che rilevano, altresì, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, se il soggetto risulta percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, nonchè il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
L’Inps precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi


Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
E’prevista, invece, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in questione spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.


Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli corrisponde alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati


L’Assegno unico e universale è ripartito nella stessa misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.


L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
– se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
– se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei predetti casi (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.


Figli maggiorenni


L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
l’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:


se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;
se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di AUU


Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e, conseguentemente, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà, in particolare:
1) accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” e selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne:
2) accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
3) salvare i dati inseriti.
Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

LAZIO: Accordo mobilità e cassa in deroga per le aree di crisi complessa

Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022

L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022.


Destinatari della mobilità in deroga
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.


Durata del trattamento di mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.


Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:


1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere – in data odierna – alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022.


2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.


3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l’accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1).


4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.


5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.


6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.


7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.


8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.


Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.